Articolo 21

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – ARTICOLO 21


Tutti Hanno Diritto Di Manifestare Liberamente il Proprio Pensiero Con La Parola, Lo Scritto E Ogni Altro Mezzo Di Diffusione.

La Stampa Non Può Essere Soggetta Ad Autorizzazioni O Censure.

Si Può Procedere A Sequestro Soltanto Per Atto Motivato Dell’autorità Giudiziaria [cfr. art.111 c.1] Nel Caso Di Delitti, Per I Quali La Legge Sulla Stampa Espressamente Lo Autorizzi, O Nel Caso Di Violazione Delle Norme Che La Legge Stessa Prescriva Per L’indicazione Dei Responsabili.

In Tali Casi, Quando Vi Sia Assoluta Urgenza E Non Sia Possibile il Tempestivo Intervento Dell’autorità Giudiziaria, il Sequestro Della Stampa Periodica Può Essere Eseguito Da Ufficiali Di Polizia Giudiziaria, Che Devono Immediatamente, E Non Mai Oltre Ventiquattro Ore, Fare Denunzia All’autorità Giudiziaria. Se Questa Non Lo Convalida Nelle Ventiquattro Ore Successive, il Sequestro S’intende Revocato E Privo D’ogni Effetto.

La Legge Può Stabilire, Con Norme Di Carattere Generale, Che Siano Resi Noti I Mezzi Di Finanziamento Della Stampa Periodica.

Sono Vietate Le Pubblicazioni A Stampa, Gli Spettacoli E Tutte Le Altre Manifestazioni Contrarie Al Buon Costume. La Legge Stabilisce Provvedimenti Adeguati A Prevenire E A Reprimere Le Violazioni.

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La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, ovvero il vertice nella gerarchia delle fonti di diritto, e fondativa della Repubblica italiana. Fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. Della Carta Costituzionale vi sono tre originali, uno dei quali è conservato presso l’archivio storico della Presidenza della Repubblica.
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